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Sez. L, Ordinanza n. 326 del 08/03/2000 (Rv. 534660 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | D.L. n. 155 del 1993 - Assicurazione infortuni - Presupposto - Svolgimento dell'attività agricola in modo prevalente o esclusivo - Disciplina transitoria - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534660-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

Non è manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, primo comma lett. b), del D.L. n. 155 del 1993, convertito in legge n. 243 del 1993, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi, che, in possesso dei requisiti richiesti dalla previgente normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitualità dello svolgimento dell'attività agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento dell'attività in modo esclusivo o prevalente).

Riferimenti normativi: Legge 22/05/1993 num. 155 art. 14 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 15/07/1993 num. 243 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)