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Sez. 3, Sentenza n. 65 del 23/06/1987 Ud. (dep. 09/01/1988) Rv. 177331 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - INSTALLAZIONE DI CELLA FRIGORIFERA A FIANCO DI CASA DI ABITAZIONE - PERTINENZA O IMPIANTO TECNOLOGICO - ESCLUSIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177331-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - INSTALLAZIONE DI CELLA FRIGORIFERA A FIANCO DI CASA DI ABITAZIONE - PERTINENZA O IMPIANTO TECNOLOGICO - ESCLUSIONE - CONCESSIONE EDILIZIA - NECESSITÀ.*

L'installazione di una cella frigorifera, destinata ad attività commerciale, a fianco di una casa di abitazione, tale costruita ed utilizzata dal proprietario con la sua famiglia, non è qualificabile come pertinenza od impianto tecnologico di edificio già esistente non soggetto a concessione edilizia, ma ad autorizzazione gratuita. Infatti, tale cella serve a soddisfare scopi estrinseci alle esigenze di una più comoda e razionale fruizione abitativa dell'immobile esistente tutelate dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 ed è quindi sottoposta al regime della concessione edilizia. (V mass n 169504).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)