Sez. 6, Sentenza n. 5422 del 01/03/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169504 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO ALLA CONCIMAIA - NATURA DELLA RAMPA - PERTINENZA O IMPIANTO TECNOLOGICO A SERVIZIO DI EDIFICIO GIÀ ESISTENTE - NECESSITÀ DELLA LICENZA - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO ALLA CONCIMAIA - NATURA DELLA RAMPA - PERTINENZA O IMPIANTO TECNOLOGICO A SERVIZIO DI EDIFICIO GIÀ ESISTENTE - NECESSITÀ DELLA LICENZA - ESCLUSIONE.*
La costruzione di una rampa di accesso alla concimaia rientra nella previsione dell'art. 7 del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con legge 25 marzo 1982 n. 94, in quanto pertinenza o impianto tecnologico al servizio di edifici già esistenti. Si tratta, infatti, di intervento edilizio svincolato dal regime concessorio e sottoposto a quello autorizzatorio, cui non è apprestata apposita tutela penale, nemmeno ricavabile dall'art. 17 della legge n. 10 del 1977. (V mass n 158762, sul concetto di pertinenza; (V mass n 163235, sul concetto di impianto tecnologico; (V mass n 165134).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 art. 7 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)