Sez. 1, Sentenza n. 2087 del 23/03/1985 (Rv. 439998 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - GIUDIZIO DAVANTI A TRIBUNALE AL QUALE IL PROCURATORE È ASSEGNATO - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LO STUDIO DEL PROCURATORE NEL COMUNE DOVE HA SEDE IL TRIBUNALE - NON INDIVIDUABILITÀ DEL LUOGO CUI L'ELEZIONE SI RIFERISCE - RESIDENZA DEL PROCURATORE IN LUOGO DIVERSO DAL COMUNE SEDE DEL TRIBUNALE E MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NELLO STESSO - CONSEGUENZE - NOTIFICA DELLA SENTENZA PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - ESCLUSIONE - NOTIFICA AL DOMICILIO DEL PROCURATORE RISULTANTE DALL'ALBO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - GIUDIZIO DAVANTI A TRIBUNALE AL QUALE IL PROCURATORE È ASSEGNATO - ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LO STUDIO DEL PROCURATORE NEL COMUNE DOVE HA SEDE IL TRIBUNALE - NON INDIVIDUABILITÀ DEL LUOGO CUI L'ELEZIONE SI RIFERISCE - RESIDENZA DEL PROCURATORE IN LUOGO DIVERSO DAL COMUNE SEDE DEL TRIBUNALE E MANCATA ELEZIONE DI DOMICILIO NELLO STESSO - CONSEGUENZE - NOTIFICA DELLA SENTENZA PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - ESCLUSIONE - NOTIFICA AL DOMICILIO DEL PROCURATORE RISULTANTE DALL'ALBO.*
Qualora la parte conferisca mandato al procuratore per un giudizio davanti al tribunale al quale questi è assegnato, eleggendo domicilio presso il suo studio nel comune Sede del tribunale stesso, la non individuabilità del luogo cui tale elezione si riferisce, derivante dal fatto che esso non sia specificato nel mandato, e che inoltre il procuratore, risiedendo in un comune diverso dal comune Sede del predetto tribunale, non abbia provveduto ad eleggere domicilio in quest'ultimo (ancorché in violazione dell'art. 10 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), non consente di eseguire le notificazioni a detto procuratore, quale quella della sentenza, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, presso la cancelleria del giudice adito, dato che l'art. 82 secondo comma del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37, che tale luogo di notificazione contempla, si riferisce al diverso caso del procuratore che eserciti il proprio ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, con la conseguenza che, nella sopra indicata situazione, la notificazione medesima deve essere effettuata presso il domicilio del procuratore risultante dall'albo in cui è iscritto. (V 4/83, mass n 424799; (V 3133/63; (V 3395/57; (V 2823/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 10, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)