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Sez. 3, Sentenza n. 3121 del 22/09/1969 (Rv. 343078 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - RIMESSIONE DA PARTE DEL PRETORE DI ENTRAMBE LE CAUSE AL TRIBUNALE - CONFLITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA PER L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL TRIBUNALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343078-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - D'UFFICIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - RIMESSIONE DA PARTE DEL PRETORE DI ENTRAMBE LE CAUSE AL TRIBUNALE - CONFLITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA PER L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL TRIBUNALE - AMMISSIBILITA.*

In ipotesi che il pretore, adito con opposizione alla esecuzione mobiliare ed agli Atti esecutivi, ritenendosi incompetente per valore abbia rimesso le parti per entrambe le opposizioni dinanzi al tribunale, mentre avrebbe dovuto rimetterle soltanto per la causa di opposizione alla esecuzione, attesa la sua Competenza funzionale inderogabile per la causa di opposizione agli Atti esecutivi e non rilevando in tema di Competenza inderogabile la connessione tra le cause, il tribunale legittimamente solleva conflitto, richiedendo il regolamento di Competenza d'ufficio. (V 2658, 64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)