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Sez. L, Sentenza n. 5043 del 21/07/1983 (Rv. 429912 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DEPOSITO DEL RICORSO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429912-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - TEMPESTIVITÀ - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL DEPOSITO DEL RICORSO - NECESSITÀ.*

Alla stregua della disciplina processuale introdotta, per le controversie di lavoro, dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, che va coordinata e integrata con quella ordinaria, è sufficiente, ai fini della tempestività dell'appello, che il deposito del relativo ricorso nella cancelleria del giudice dell'impugnazione, con il quale si attua la Costituzione dell'appellante e S'instaura il rapporto processuale, sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza o, nell'ipotesi in cui questa non sia stata notificata, entro l'anno dalla sua pubblicazione, ancorché la notifica del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione sia eseguita successivamente. (Conf 6680/82, mass n 424312; (Conf 4411/81, mass n 415103; (Conf 6385/80, mass n 410130 nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)