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Sez. L, Sentenza n. 6385 del 10/12/1980 (Rv. 410130 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - APPELLO PROPOSTO CON RICORSO O CON CITAZIONE AD UDIENZA FISSA - DEPOSITO DELL'ATTO NEL TERMINE BREVE O IN QUELLO ANNUALE - NECESSITA - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - ASSOGGETTAMENTO.*
Stato
decisa il 1980-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410130-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - APPELLO PROPOSTO CON RICORSO O CON CITAZIONE AD UDIENZA FISSA - DEPOSITO DELL'ATTO NEL TERMINE BREVE O IN QUELLO ANNUALE - NECESSITA - GIUDIZI IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO - ASSOGGETTAMENTO.*

Ai fini dell'ammissibilita dell'appello proposto avverso sentenze alle quali si applica il nuovo rito del lavoro e necessario che l'atto di appello - sia esso proposto con ricorso a norma dell'art 434 cod proc civ o con citazione ad udienza fissa - venga depositato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado ovvero, in caso di mancata notificazione dell'impugnata sentenza, entro il termine annuale di cui all'art 327, comma primo, cod proc civ, determinandosi, in caso contrario, la perdita del diritto di impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Tale principio si applica, in virtu dell'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533, anche ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo rito del lavoro e soggetti a tale rito, essendo irrilevante, ai predetti fini, che il giudice di primo grado abbia applicato il rito ordinario anziche quello speciale. (V 1313/79, mass n 397573, sulla seconda parte; (Conf 9/79, mass n 396016, sulla prima parte; (Conf 5910/78, mass n 395732, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)