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Sez. 2, Sentenza n. 1609 del 17/11/1965 Ud. (dep. 18/02/1966) Rv. 100551 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELLA ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMISSIONE - PRECLUSIONE DELL'ESAME DELLE NULLITA DA PARTE DEL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1965-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100551-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELLA ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - OMISSIONE - PRECLUSIONE DELL'ESAME DELLE NULLITA DA PARTE DEL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE.*

La Mancanza di una impugnazione specifica dell'ordinanza dichiarativa di contumacia non preclude al giudice superiore la possibilita di prendere in esame le censure sollevate in relazione al medesimo provvedimento coi motivi di gravame proposti contro la sentenza resa nel giudizio, sia perche l'inosservanza delle norme relative all'intervento dell'imputato nel dibattimento e causa di nullita rilevabile anche ex officio fino a che il procedimento non sia chiuso con sentenza irrevocabile, sia perche la predetta ordinanza non viene notificata ne altrimenti comunicata all'imputato, in guisa da giustificare, anche sul piano razionale, una specifica impugnazione che non si identifichi con quella tendente ad ottenere l'accertamento della nullita del giudizio svoltosi senza la presenza dell'imputato stesso (principio affermato, nella specie, con riferimento ad una ordinanza ritenuta illegittima per ragioni concernenti la valutazione dell'impedimento a comparire dedotto nell'interesse dell'imputato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)