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Sez. 3, Sentenza n. 2761 del 07/12/1966 Ud. (dep. 07/03/1967) Rv. 103620 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NULLITA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - MOTIVI CONCERNENTI ANCHE L'ORDINANZA - AMMISSIBILITA E RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103620-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NULLITA DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - MOTIVI CONCERNENTI ANCHE L'ORDINANZA - AMMISSIBILITA E RILEVANZA.*

La disposizione dell'art 497 cod proc pen, secondo cui la valutazione che il giudice fa della prova dell'impedimento dell'imputato a comparire nel dibattimento non puo formare oggetto di discussione successiva ne motivo di impugnazione, deve essere coordinata con l'ultima parte dell'art 185 cod proc pen, per cui S'intende sempre prescritta a pena di nullita insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento la osservanza delle norme concernenti l'intervento dell'imputato. Comunicandosi, pertanto, la nullita dell'ordinanza dichiarativa della contumacia alla sentenza, qualora il prevenuto abbia impugnato solo quest'ultima, deducendo anche motivi concernenti la declaratoria di contumacia, le relative doglianze devono essere ugualmente prese in esame. (Conf 100551, anno 1966' contra 103170, anno 1967 100352, 101004, 101741, 102357, 102895, 102968, anno 1966. Distinguendo tra Mancanza di motivazione dell'ordinanza e vizio di Costituzione del rapporto processuale ed escludendo l'esigenza di impugnazione specifica della ordinanza solo nel secondo casò 100785, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)