Sez. L, Sentenza n. 4026 del 10/07/1984 (Rv. 435996 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO AL MAGGIORE TRATTAMENTO ECONOMICO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIRITTO AL MAGGIORE TRATTAMENTO ECONOMICO - LIMITI.*
L'art. 2103 cod. civ. garantisce al lavoratore, adibito a mansioni superiori o diverse ma equivalenti, il trattamento economico corrispondente alla superiore attività svolta, o il medesimo trattamento percepito, con esclusione, peraltro, di emolumenti accessori, indennità o rimborsi di spese erogati temporaneamente e remunerativi soltanto di particolari, disagevoli e più onerose condizioni ambientali o modalità materiali di prestazione della normale attività di lavoro. (V 4917/83, mass n 429805; (V 3210/82, mass n 421152).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)