Sez. L, Sentenza n. 3210 del 25/05/1982 (Rv. 421152 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E IRRIDUCIBILITÀ DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E IRRIDUCIBILITÀ DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE - LIMITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
I principi dell'immutabilità delle mansioni e dell'irriducibilità della relativa retribuzione posti dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, modificativo dell'art. 2103 cod. civ., si riferiscono soltanto all'aspetto qualitativo delle mansioni. Pertanto, nel caso di mutamento delle mansioni originarie in altre diverse ma equivalenti, per stabilire se il lavoratore abbia diritto di conservare la retribuzione precedentemente goduta (qualora la differenza derivi da emolumenti accessori della paga o stipendio base spettanti solo in relazione allo svolgimento della prima), occorre accertare se tali emolumenti siano qualitativamente collegati alle mansioni originarie o solo occasionalmente connessi alle medesime, dovendo essi essere conservati o meno a seconda che risultino predisposti come normali e permanenti, ossia connaturali alla specifica caratteristica della prestazione lavorativa e remunerativa di una modalità essenziale ed indefettibile della medesima, o invece stabiliti - anche se non in via meramente occasionale - in relazione a particolari condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa, previste come contingenti e mutevoli, e perciò remunerativi di modalità anomale ed eventuali della normale prestazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto la legittimità della soppressione, a seguito del mutamento delle mansioni, della maggiorazione per lavoro notturno e della C.d. indennità di tavolo di commutazione previste dalla disciplina collettiva per i dipendenti delle aziende telefoniche). (V 161/81, mass n 410600 e 410599; (V 4672/79, mass n 401217; (V 2783/79, mass n 399089).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)