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Sez. L, Sentenza n. 4917 del 16/07/1983 (Rv. 429805 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - NUOVE MANSIONI COMPORTANTI RETRIBUZIONE MINORE - DIRITTO DEL LAVORATORE DI CONSERVARE LA MAGGIORE RETRIBUZIONE GIÀ ACQUISITA - LIMITI - EMOLUMENTI SOLO OCCASIONALMENTE CONNESSI ALL'ANTERIORE POSIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429805-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - NUOVE MANSIONI COMPORTANTI RETRIBUZIONE MINORE - DIRITTO DEL LAVORATORE DI CONSERVARE LA MAGGIORE RETRIBUZIONE GIÀ ACQUISITA - LIMITI - EMOLUMENTI SOLO OCCASIONALMENTE CONNESSI ALL'ANTERIORE POSIZIONE - ESCLUSIONE.*

È legittima, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. nel testo novellato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, l'assegnazione del lavoratore a nuove mansioni, qualora tra queste e quelle anteriormente svolte sussista l'essenziale requisito di legge della equivalenza qualitativa, anche se alle nuove mansioni corrisponda una retribuzione inferiore. In tal caso al lavoratore compete solo il distinto diritto di conservare la maggiore retribuzione già acquisita, fermo restando, peraltro, che nella nozione di retribuzione irriducibile nonostante il mutamento di mansioni rientrano solo gli emolumenti collegati con la specifica qualità delle mansioni di provenienza, di guisa che, quando la differenza rispetto alla maggior retribuzione precedente derivi da emolumenti accessori rispetto alla paga o stipendio base, occorre accertare se questi siano dovuti in ragione del collegamento suddetto, che solo giustifica la loro conservazione, mentre ove si tratti di emolumenti solo occasionalmente connessi all'anteriore posizione di lavoro, in quanto riferibili a condizioni o modalità di espletamento della prestazione, contingenti, precarie e mutevoli, l'Esercizio legittimo dello jus variandi da parte del datore di lavoro ben può determinarne la cessazione. (V 3210/82, mass n 421152; (V 161/81, mass nn 410600 e 410599; (V 4672/79, mass n 401217).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)