Sez. 3, Sentenza n. 117 del 21/01/1971 (Rv. 349476 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*
L'atto riassuntivo del giudizio, pur avendo per sua precipua finalita di rendere possibile la prosecuzione del processo interrotto, non esaurisce necessariamente, con il conseguimento di tale scopo, la sua funzione, ben potendo esso produrre anche effetti di natura diversa quando sia stato notificato alla parte con il decreto di fissazione di udienza e contenga, mediante il richiamo alla causale del credito ed al suo ammontare, l'oggetto della domanda e manifesti attraverso la 'vocatio in ius' del debitore la concreta volonta del creditore di conseguire il soddisfacimento del suo creditò in tal caso esso opera sostanzialmente come atto di Costituzione in mora, idoneo ad interrompere la prescrizione, a nulla rilevando che, anziche dalla parte provenga dal procuratore quando questi sia fornito di regolare mandato per la Costituzione in giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)