Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 05/09/1986 (Rv. 447945 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO POI DICHIARATO ESTINTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE IN MORA - ATTO DI RIASSUNZIONE DEL PROCESSO POI DICHIARATO ESTINTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'atto di riassunzione, in quanto diretto essenzialmente a riattivare il corso del processo, si configura come atto di impulso processuale, i cui effetti restano assorbiti e travolti dalla successiva Estinzione del processo riassunto, tuttavia non esaurisce necessariamente in tale scopo la sua funzione, potendo produrre effetti di natura diversi e, in particolare, ove contenga la concreta volontà del creditore di conseguire il soddisfacimento del suo diritto, quelli della Costituzione in mora, con effetto interruttivo della prescrizione. (V 2414/76, mass n 381195; (V 117/71, mass n 349476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)