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Sez. 1, Sentenza n. 11049 del 05/02/2001 Ud. (dep. 21/03/2001) Rv. 226053 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Ipotesi speciale di confisca - Art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356 - Presunzione relativa di illecita accumulazione - Beni intestati fittiziamente a terzi - Inoperatività della presunzione.
Stato
decisa il 2001-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226053-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui i beni siano fittiziamente intestati ad un terzo, ma si assume si trovino nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, perché in tal caso, potendo la confisca riguardare un soggetto che non è neppure imputato, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca; il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)