Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 27/05/2010 Cc. (dep. 15/07/2010) Rv. 247722 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca a norma dell'art. 12 sexies legge n. 356 del 1992 - Operatività nei confronti del terzo - Condizioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Ai fini dell'operatività, nei confronti del terzo, del sequestro preventivo a norma dell'art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 e della successiva confisca, grava sull'accusa l'onere di provare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e salvaguardarlo dal pericolo della confisca.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)