diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006 (Rv. 588643 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Cartella esattoriale - Notificazione - Opposizione - Azioni esperibili - Opposizione ex legge n. 689 del 1981 - Opposizione all'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi - Presupposti - Disciplina applicabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588643-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b)l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che l'opposizione fosse stata proposta per carenze formali della cartella - ed in particolare per la mancata indicazione circa la causale, l'amministrazione creditrice e il giudice al quale ricorrere - e, come tale, da qualificare come opposizione agli atti esecutivi, laddove il giudice di merito aveva ritenuto di applicare le norme sulla opposizione a sanzioni amministrative).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)