Sez. 6 - , Sentenza n. 35809 del 11/07/2019 Ud. (dep. 07/08/2019) Rv. 277198 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 - Rideterminazione della pena - Annullamento senza rinvio - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI
In tema di stupefacenti, la cassazione può procedere alla rideterminazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., della pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla luce della più favorevole cornice edittale definita dalla sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019, quando il giudice di merito abbia ritenuto adeguata la pena contenuta nel minimo edittale, indipendentemente dalla quantificazione di tale minimo. (Fattispecie in cui, avendo i giudici di primo e secondo grado applicato la pena nel minimo edittale, la Corte ha ritenuto di poterla rideterminare operando un mero calcolo aritmetico sulla base del nuovo limite inferiore di pena risultante dalla pronuncia della Consulta).
Riferimenti normativi: Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)