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Sez. 3 - , Sentenza n. 13097 del 09/01/2020 Ud. (dep. 28/04/2020) Rv. 279231 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - Illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309 - Detenzione di c.d. droghe pesanti e leggere – Giudizio di legittimità - Rideterminazione ad opera della Corte del trattamento sanzionatorio - Presupposti.
Stato
decisa il 2020-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279231-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede la pena minima edittale di anni otto anziché di anni sei di reclusione per la detenzione delle droghe pesanti, la Corte di cassazione può rideterminare, così annullando senza rinvio la sentenza ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la pena base irrogata nella nuova legittima misura minima in luogo di quella minima di anni otto già individuata dal giudice di merito e disporre l'aumento per la continuazione nella medesima misura sempre già stabilita dallo stesso giudice in relazione alla detenzione delle droghe leggere, non oggetto della declaratoria di incostituzionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)