Sez. 4 - , Sentenza n. 31875 del 27/06/2019 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 276706 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 40 del 2019 - Pena concordata in appello - Sopravvenuta illegalità della pena - Annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo calcolo della pena - Necessità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione anziché di anni sei, la pena irrogata, anche se concordata in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte del giudice del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, conseguendone l'annullamento senza rinvio della sentenza con trasmissione degli atti per la rideterminazione della pena.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)