Sez. 3, Sentenza n. 3815 del 22/04/1996 (Rv. 497215 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE | Provvedimento d'urgenza "ante causam" - Istanza anteriore al primo gennaio 1993 - Rigetto - Pronuncia sulle spese - Ricorso per cassazione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE
L'ordinanza, che respinge la richiesta di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. e regola le spese del procedimento, adottata su ricorso anteriore al primo gennaio 1993 e pronunciata tra quella data ed altra anteriore all'entrata in vigore del D.L. 16 dicembre 1993 n. 521 è ricorribile per cassazione con riguardo alla statuizione sulle spese, ai sensi dell'art. 111 Cost, non trovando applicazione all'epoca la disposizione dettata dall'art. 669 septies cod. proc. civ. (la Corte, giudicando dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 quinto comma D.L. ottobre 1994, conv. dalla L. 6 dicembre 1994 n. 673, e dell'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, conv. dalla L. 20 dicembre 1995 n. 534, ha ritenuto che la normativa sopravvenuta non abbia inciso sul regime dell'impugnazione dell'ordinanza anzidetta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Decreto Legge 07/10/1994 num. 571 art. 4 com. 5, Legge 06/12/1994 num. 673, Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)