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Sez. 1, Sentenza n. 11202 del 20/11/1990 (Rv. 469827 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - TERMINI DI DECADENZA - MANCATO INVIO DELLA MERCE A DESTINAZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469827-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - TERMINI DI DECADENZA - MANCATO INVIO DELLA MERCE A DESTINAZIONE - INAPPLICABILITÀ.*

I termini brevi di decadenza per l'Azione di responsabilità contro il vettore, previsti dall'art. 26, secondo comma, della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, (modificato dall'art. 15 del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955), si riferiscono alle sole ipotesi di avaria e di ritardo, ma non a quella del mancato arrivo della merce a destinazione, alla quale si applica il termine biennale previsto dal successivo art. 29, non ricorrendo, in tale ultimo caso, la "ratio" del termine breve, entro il quale deve essere interposto il reclamo per avaria, collegata alla necessità di infirmare la presunzione che la merce sia giunta a destinazione e riconsegnata in buono stato e conformemente al titolo del trasporto. (V 1380/83, mass n 426194).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 951, Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 26, Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 29, Legge 19/03/1932 num. 841 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/09/1955 num. 15, Legge 03/12/1962 num. 1832 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)