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Sez. 1, Sentenza n. 4852 del 04/05/1995 (Rv. 492080 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE | Trasporto aereo internazionale - Disciplina ex convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Danni per la mancata consegna della merce - Pagamento da parte di uno dei vettori obbligati in solido - Azione di regresso nei confronti del coobbligato - Esperibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492080-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE

In tema di responsabilità del vettore per trasporto aereo internazionale, regolato dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 (ratificata con legge 19 maggio 1932 n. 841), il vettore che, essendo solidalmente obbligato con gli altri nei confronti del mittente e del destinatario secondo le norme della convenzione di Varsavia, paga i danni per la mancata consegna della merce, ha diritto di esercitare il regresso contro gli altri solo nei limiti in cui l'azione di responsabilità sarebbe ancora esperibile nei loro confronti dal mittente o dal destinatario poiché l'azione di regresso spettante al debitore che abbia effettuato il pagamento è una azione di surrogazione mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore soddisfatto nelle stesse condizioni di questi. Ne consegue che il regresso non può essere esercitato dal vettore che ha pagato verso l'altro vettore solidalmente obbligato se nei confronti di questo l'azione di responsabilità non sarebbe più esperibile dal mittente o dal destinatario per il decorso del termine di decadenza previsto dall'art.29 della Convenzione di Varsavia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Tratt. Internaz. 12/10/1929 CORTE COST., Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)