diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 9223 del 27/01/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289575-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Disciplina delle spese del giudizio - Applicabilità degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - Esclusione - Liquidazione ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289575-01

DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del giudizio di opposizione avverso il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della richiesta di ammissione non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., posto che il compenso in favore del difensore dev'essere liquidato nelle forme e secondo le modalità sancite dall'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'opposizione costituisce un procedimento, derivato e accidentale, comunque connesso a quello principale, al quale l'art. 75 d.P.R. cit. espressamente estende gli effetti dell'ammissione).

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)