Sez. 3, Sentenza n. 4249 del 21/06/1983 (Rv. 429181 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - APPELLO - FORME - ATTO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - TERMINI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - APPELLO - FORME - ATTO DI CITAZIONE - NECESSITÀ - TERMINI.*
Qualora una controversia agraria sia proseguita e sia stata decisa, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, come richiesto dall'art. 409 (nuovo testo) cod. proc. civ. - poiché tutti gli Atti processuali dei due gradi del giudizio di merito debbono, nella Forma, necessariamente adeguarsi al rito prescelto dall'attore con l'introduzione del giudizio in prime cure fino a quando non intervenga un apposito provvedimento correttivo del giudice - l'appello avverso la sentenza è ritualmente proposto con citazione a udienza fissa, nei termini ex artt. 325 e 327 cod. proc. civ., senza che occorra, al fine della sua tempestività, il deposito della citazione in cancelleria entro gli stessi termini previsti (dal nuovo testo dell'art. 434 cod. proc. civ.) per le controversie di cui al citato art. 409. (V 5919/82, mass n 423679; (V 1777/82, mass n 419631; (V 1295/82, mass n 419175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)