Sez. 3, Sentenza n. 8885 del 19/08/1991 (Rv. 473539 - 01)
Contratti agrari - Diritto di ripresa (Legge 3 maggio 1982 n. 203) - In genere | Diritto di ripresa - Condizioni - Sussistenza - Momento - Riferimento - Individuazione.
Contratti agrari - Diritto di ripresa (Legge 3 maggio 1982 n. 203) - In genere
In tema di contratti agrari le condizioni che legittimano il diritto di ripresa, come diritto potestativo di risoluzione anticipata del contratto, devono sussistere nel momento in cui la disdetta, avente natura di negozio unilaterale recettizio, abbia raggiunto lo scopo di portare a conoscenza dell'altra parte, mediante rituale comunicazione, la volontà inequivoca del concedente di porre fine al rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)