Sez. 3, Sentenza n. 8653 del 21/10/1994 (Rv. 488199 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Condizioni - Sussistenza - Momenti di riferimento - Effetti - Differimento alla scadenza del termine di preavviso.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
In tema di contratti agrari, le condizioni che legittimano il diritto di ripresa come diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto devono sussistere nel momento in cui con la disdetta la relativa manifestazione di volontà è portata a conoscenza dell'altra parte ancorché i suoi effetti siano differiti alla scadenza di un determinato termine di preavviso.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)