Sez. 1, Sentenza n. 8354 del 03/04/2007 (Rv. 596006 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza non definitiva sulla competenza e su questione preliminare di merito - Regolamento facoltativo o appello differito - Differimento del regolamento - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Qualora una sentenza non definitiva contenga una statuizione sulla litispendenza o sulla competenza e la decisione di una questione preliminare di merito (nella specie, la legittimazione), la parte può alternativamente proporre regolamento facoltativo di competenza o impugnare con appello insieme alla sentenza definitiva, essendo esclusa la possibilità di differimento del regolamento all'esito della sentenza definitiva, che non abbia più affrontato il problema della litispendenza, già risolto da quella non definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)