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Sez. L, Sentenza n. 6178 del 20/06/1990 (Rv. 467848 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - INVALIDI CIVILI - ASSEGNO EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 118 DEL 1971 - PRESUPPOSTO - STATO DI INCOLLOCAZIONE DELL'INVALIDO CIVILE - ACCERTAMENTO - PROVA QUALIFICATA - ESTREMI - INTEGRAZIONE DEL PREDETTO STATO CON LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467848-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - INABILI AL LAVORO: RICOVERO - INVALIDI CIVILI - ASSEGNO EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 118 DEL 1971 - PRESUPPOSTO - STATO DI INCOLLOCAZIONE DELL'INVALIDO CIVILE - ACCERTAMENTO - PROVA QUALIFICATA - ESTREMI - INTEGRAZIONE DEL PREDETTO STATO CON LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE - ESCLUSIONE.*

Lo stato d'incollocazione al lavoro dell'invalido civile, necessario ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui all'art. 13 della legge 13 marzo 1971 n. 118, esige una prova qualificata, che è costituita esclusivamente dalla certificazione dei competenti organi pubblici (attestazione, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dell'iscrizione - o della richiesta d'iscrizione - del soggetto nelle liste speciali di collocamento di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968), e non è integrato dalla frequenza di corsi d'istruzione professionale, tenuto altresì conto che, in caso contrario, il citato art. 13 sarebbe sospettabile d'illegittimità costituzionale in rapporto all'art. 3 cost.. (contra 2467/88, mass n 458239).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)