Sez. L, Sentenza n. 2159 del 05/03/1994 (Rv. 485594 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Riduzione della capacità lavorativa di oltre due terzi - Stato di incollocazione al lavoro dell'invalido civile - Onere probatorio di quest'ultimo.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
Lo stato di incollocazione al lavoro dell'invalido civile, nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa di oltre due terzi, integra un elemento costitutivo del diritto all'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. La prova di tale stato è, perciò, a carico dell'invalido richiedente l'assegno.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)