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Sez. L, Sentenza n. 2495 del 17/04/1984 (Rv. 434507 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTENSIONE AI PROFUGHI PER L'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE E "CATEGORIE EQUIPARATE". LIMITI - CITTADINI ITALIANI COSTRETTI AD ALLONTANARSI DA TERRITORI GIÀ COLONIALI NON IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLA SOVRANITÀ ITALIANA MA PER I MUTAMENTI POLITICI IVI VERIFICATISI DOPO TALE CESSAZIONE - ESCLUSIONE - APPARTENENZA DI COSTORO ALLE "CATEGORIE EQUIPARATE" - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434507-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTENSIONE AI PROFUGHI PER L'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE E "CATEGORIE EQUIPARATE". LIMITI - CITTADINI ITALIANI COSTRETTI AD ALLONTANARSI DA TERRITORI GIÀ COLONIALI NON IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLA SOVRANITÀ ITALIANA MA PER I MUTAMENTI POLITICI IVI VERIFICATISI DOPO TALE CESSAZIONE - ESCLUSIONE - APPARTENENZA DI COSTORO ALLE "CATEGORIE EQUIPARATE" - INAMMISSIBILITÀ.*

La legge 24 maggio 1970 n. 336 attribuendo i benefici combattentistici da essa previsti anche ai "profughi per la applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", ha voluto privilegiare fra i profughi di guerra solo quelli che, in conseguenza di detto trattato, hanno perso definitivamente la possibilità di rientrare nei luoghi della loro precedente residenza, ponendosi tale impossibilità come un effetto immediato e diretto dei mutamenti territoriali e politici determinati dal trattato stesso. Pertanto, i menzionati benefici non competono a quei cittadini italiani costretti ad allontanarsi da territori già coloniali, non in conseguenza della cessazione della sovranità italiana sui medesimi, ma a cagione dei mutamenti politici ivi verificatisi dopo l'acquisita indipendenza, dovendosi peraltro escludere che costoro appartengono alle sopra menzionate categorie equiparate ai profughi per la applicazione del trattato di pace ai sensi della legge 4 marzo 1952 n. 137, la quale quando fa riferimento alla categoria di coloro che sono rimpatriati successivamente allo stato di guerra ovvero in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori a causa della guerra stessa o di successivi avvenimenti politici intende regolare solo l'assistenza e i benefici specifici da essa medesima previsti, senza stabilire in via preventiva un'equiparazione valevole anche ai fini dell'attribuzione dei benefici combattentistici previsti dalla citata legge n. 336 del 1970. (V 4304/82, mass n 422275; (V 1921/80, mass n 405544; (V 5211/79, mass n 408818).*

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1952 num. 137 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)