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Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 14/03/1985 (Rv. 439895 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - PROCEDIMENTO IN SEDE DI RECLAMO INNANZI AL TRIBUNALE - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGATORIETÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439895-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - PROCEDIMENTO IN SEDE DI RECLAMO INNANZI AL TRIBUNALE - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - OBBLIGATORIETÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Poiché la sentenza n. 42 del 1981 della Corte costituzionale (che ha dichiarato illegittimo l'art. 26 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui assoggetta a reclamo, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto dell'attivo) ha caducato gli aspetti della disciplina positiva dell'istituto in contrasto con la tutela costituzionale del diritto di difesa (dovendo la lacuna discendente dalla pronuncia di incostituzionalità essere colmata con le regole generali disciplinanti il procedimento in camera di consiglio), il tribunale, in Sede di reclamo contro il provvedimento del giudice delegato che stabilisce e rende esecutivo il piano di riparto, è tenuto (a pena di nullità rilevabile d'ufficio in Sede di impugnazione) all'osservanza del principio del contraddittorio, e quindi a sentire oltre il reclamante, il fallito, il comitato dei creditori, il curatore ed eventualmente altri controinteressati che ne facciano richiesta. (V 2255/84, mass n 434290; (V sent n 42/81, Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)