Sez. 1, Sentenza n. 6019 del 10/07/1987 (Rv. 454392 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DECISIVI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - MODALITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DECISIVI DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - MODALITÀ.*
In Sede di reclamo al tribunale fallimentare contro i provvedimenti decisori resi dal giudice delegato in tema di riparto dell'attivo, ai sensi dell'art. 26 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981), l'osservanza del principio del contraddittorio richiede che il tribunale medesimo disponga, a pena di nullità, la comparizione, oltre che del reclamante, anche del comitato dei creditori, del curatore e di ogni eventuale controinteressato, come i singoli creditori che potrebbero vedere modificata "in peius" la loro collocazione. (V 1983/85, mass n 439895; (V 2255/84, mass n 434290).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)