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Sez. 5, Sentenza n. 5774 del 08/05/2000 (Rv. 536235 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | IndennitĂ  di prepensionamento - I.R.P.E.F.- AssoggettabilitĂ .
Stato
decisa il 2000-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536235-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'indennitĂ  di prepensionamento, rientrando concettualmente, quale integrazione del trattamento di fine rapporto, fra le molteplici erogazioni possibili in dipendenza del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 deve essere assoggettata ad imposta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)