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Sez. 5, Sentenza n. 16125 del 18/08/2004 (Rv. 575821 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di incentivo all'esodo - Corrisposta per favorire la conclusione del rapporto di lavoro - Per la chiusura di uno stabilimento industriale - Tassabilità - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575821-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo dei dipendenti in relazione alla chiusura di uno stabilimento industriale (nella specie: il centro siderurgico di Bagnoli), finalizzato alla risoluzione consensuale anticipata del rapporto lavorativo sono soggette a IRPEF. Essa non può essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 48, comma secondo, lett. f), d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente anteriormente al 1 gennaio 1998, cioè prima della sostituzione apportata dall'art. 3 D.Lgs. n. 314 del 1997), riguardante le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti atteso che, da un lato, la somma risulta corrisposta nell'interesse del datore di lavoro alla cessazione anticipata del rapporto; e, da un altro, la chiusura di uno stabilimento industriale non è evento in sè eccezionale, ma rientra nella normale vicenda della dislocazione e sviluppo delle attività produttive. Nè rileva, al riguardo, l'assenza dell'obbligo giuridico di corrisponderla; né la sua esatta denominazione (indennità di <prepensionamento>, di <incentivo alle dimissioni> o di <incentivo all'esodo>).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)