Sez. L, Sentenza n. 1076 del 03/03/1978 (Rv. 390436 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA COLONICA - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA COLONICA - NOZIONE.*
La famiglia del coltivatore diretto, di cui alla legge sulla proroga agraria, va intesa non gia quale nucleo etico-giuridico costituito col matrimonio e comprensivo soltanto del capo famiglia, della moglie e dei figli conviventi, ma piuttosto quale organismo economico a base associativa, inquadrabile nella categoria delle piccole imprese agrarie (art 2083 cod civ) e formato da tutti quei soggetti che, legati da vincoli di parentela o di affinita col coltivatore e pur non conviventi, risultino tuttavia associati nella conduzione del fondo. (Conf 153/74, mass n 367728).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 272 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)