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Sez. L, Sentenza n. 1076 del 03/03/1978 (Rv. 390436 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA COLONICA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390436-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA COLONICA - NOZIONE.*

La famiglia del coltivatore diretto, di cui alla legge sulla proroga agraria, va intesa non gia quale nucleo etico-giuridico costituito col matrimonio e comprensivo soltanto del capo famiglia, della moglie e dei figli conviventi, ma piuttosto quale organismo economico a base associativa, inquadrabile nella categoria delle piccole imprese agrarie (art 2083 cod civ) e formato da tutti quei soggetti che, legati da vincoli di parentela o di affinita col coltivatore e pur non conviventi, risultino tuttavia associati nella conduzione del fondo. (Conf 153/74, mass n 367728).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 272 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)