Sez. 3, Sentenza n. 153 del 18/01/1974 (Rv. 367728 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA - NOZIONE.*
La famiglia del coltivatore diretto, di cui alle leggi sulla proroga agraria, va intesa non gia quale nucleo etico-giuridico costituito con il matrimonio e comprensivo soltanto del capo-famiglia, della moglie e dei figli conviventi, ma piuttosto quale organismo economico a base associativa, inquadrabile nella categoria delle piccole imprese agrarie (art 2083 cod civ) e formato da tutti quei soggetti che, legati da vincoli di parentela o di affinita con il coltivatore e pur non avendo con questo comunanza di tetto e di mensa, risultino tuttavia associati nella conduzione comune del fondo, merce il contributo e la capacita di tutti i consorziati abili ai lavori dei campi. (Conf 531'70, mass n 345583).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Legge 05/04/1945 num. 157 art. 1, Legge 01/04/1947 num. 272 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)