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Sez. 1, Ordinanza n. 2877 del 11/02/2005 (Rv. 579906 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Presupposti - Nei procedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale - Trasmissione officiosa degli atti dal giudice dichiaratosi incompetente all'altro giudice dubitante a sua volta della propria competenza - Sufficienza.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579906-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Nei procedimenti che tendono all'ablazione o alla limitazione della potestà genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss. cod. civ., siano essi promossi d'ufficio o ad istanza di parte, la mera trasmissione del fascicolo processuale da un Ufficio giudiziario ad un altro, con finalità dismissive della propria ed attributive ad altri della competenza giurisdizionale, legittima l'Ufficio che abbia ricevuto gli atti, e che si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento d'ufficio, quand'anche il provvedimento con cui sia stata declinata la competenza non sia seguito da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)