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Sez. 1, Sentenza n. 15088 del 06/06/2008 (Rv. 603926 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - PROVA | Celamento della gravidanza - Prova - Carattere pregiudiziale rispetto alle prove ematiche e genetiche - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603926-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - PROVA

In tema di disconoscimento della paternità, ove l'azione sia promossa per celamento della gravidanza, l'esperimento della prova ematologica e genetica non è subordinato all'esito positivo della prova della predetta circostanza, in tal senso deponendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, primo comma, n. 2, cod. civ., imposta dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del n. 3 dello stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (cfr. Corte cost., sent. n. 266 del 2006), nonché il rilievo che tale fattispecie si pone come ipotesi parallela all'adulterio, in quanto l'anomalia del comportamento della moglie consente di dubitare, secondo l'"id quod plerumque accidit", che il figlio sia stato generato dal presunto padre.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 232, Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)