Sez. U, Sentenza n. 5301 del 20/10/1984 (Rv. 437017 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - CARRIERA DI APPARTENENZA - NOZIONE - BENEFICIO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE FUORI DELL'AMBITO DEL SINGOLO GRUPPO DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE - DIVIETO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - INSUSSISTENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - CARRIERA DI APPARTENENZA - NOZIONE - BENEFICIO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE FUORI DELL'AMBITO DEL SINGOLO GRUPPO DI RIPARTIZIONE DEL PERSONALE - DIVIETO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 35 COST. - INSUSSISTENZA.*
In tema di benefici cosiddetti combattentistici, secondo la previsione dell'art. 2 secondo comma della legge 24 maggio 1970 n. 336 e dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (con portata interpretativa ed integrativa del precedente), e con riguardo agli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, come nel caso dei dipendenti del Banco di Napoli, per carriera di appartenenza deve intendersi quella che si articola nei gradi conseguibili nell'ambito di ciascuno degli indicati gruppi, con la conseguenza che il beneficio della qualifica superiore può essere attribuito solo nell'ambito del singolo gruppo, restando escluso il passaggio dall'uno all'altro. Tale principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, in considerazione dell'obiettiva differenziazione dei lavoratori legati con un rapporto d'impiego articolato in distinti raggruppamenti, rispetto a quelli con un rapporto d'impiego che detta distinzione non preveda. (V 148/83, mass n 424960; (V 1610/80, mass n 405189; (V 5215/78, mass n 394973).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)