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Sez. L, Sentenza n. 148 del 10/01/1983 (Rv. 424960 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - DIRITTO AL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE NELL'AMBITO DEL GRUPPO O CATEGORIA DI APPARTENENZA - SUSSISTENZA - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424960-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - DIRITTO AL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE NELL'AMBITO DEL GRUPPO O CATEGORIA DI APPARTENENZA - SUSSISTENZA - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, prevede, fra l'altro, la possibilità di conferimento, ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, della qualifica superiore a quella posseduta al momento della cessazione del servizio ed il secondo comma dell'art. 3 della successiva legge 9 ottobre 1971 n. 824 (concernente norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n. 336 del 1970), precisa che negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigente, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi. Pertanto, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle richiamate Disposizioni, i dipendenti del Banco di Napoli - il cui regolamento prevede per il personale la distinzione suddetta - hanno diritto al conferimento della qualifica superiore nell'ambito del gruppo (o categoria) cui appartengono, con esclusione del passaggio da un gruppo all'altro, a nulla rilevando che alla stregua del regolamento sia previsto tale passaggio, dal momento che lo sbarramento è creato dalla stessa legge, in considerazione della generale e normale separazione di tali gruppi fra loro. (Conf 257/82, mass n 417958; (Conf 4278/81, mass n 414958; (Conf 2195/81, mass n 412932; (Conf 1359/81, mass n 411981; (Conf 1169/81, mass n 411735; (Conf 1168/81, mass n 411731; (Conf 1610/80, mass n 405189; (Conf 1607/80, mass n 405187; (Conf 5215/78, mass n 394973).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)