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Sez. L, Sentenza n. 5215 del 13/11/1978 (Rv. 394973 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DIPENDENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - RIFERIMENTO AL GRADO CONSEGUIBILE IN CIASCUNO DEI GRUPPI DI DIRIGENTE, FUNZIONARIO, IMPIEGATO E SUBALTERNO - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394973-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DIPENDENTI - BENEFICI COMBATTENTISTICI - CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - RIFERIMENTO AL GRADO CONSEGUIBILE IN CIASCUNO DEI GRUPPI DI DIRIGENTE, FUNZIONARIO, IMPIEGATO E SUBALTERNO - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*

Il secondo comma dell'art 2 della legge 24 maggio 1970 n 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, prevede, fra l'altro, la possibilita di conferimento, ai fini della liquidazione della pensione e della indennita di buonuscita, della qualifica superiore a quella posseduta al momento della cessazione del servizio ed il secondo comma dell'art 3 della successiva legge 9 ottobre 1971 n 824 (concernente norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge n 336 del 1970), precisa che negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigente, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi. Pertanto, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle richiamate Disposizioni, i dipendenti del Banco di Napoli - il cui regolamento prevede per il personale la distinzione suddetta - hanno diritto al conferimento della qualifica superiore nell'ambito del gruppo (o categoria) cui appartengono, con esclusione del passaggio da un gruppo all'altro, a nulla rilevando che alla stregua del regolamento sia previsto tale passaggio, dal momento che lo sbarramento e creato dalla stessa legge, in considerazione della generale e normale separazione di tali gruppi fra loro. (V 1958/77, mass n 385685; (V 3543/76, mass n 382298).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)