Sez. 5, Sentenza n. 19546 del 23/09/2011 (Rv. 619085 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Condono clemenziale ex art. 9 bis legge n. 289 del 2002 - Dichiarazione integrativa del contribuente - Integrale pagamento dell'importo ivi indicato - Necessità - Omissione o pagamento parziale - Idoneità a definire la lite pendente - Esclusione - Fattispecie relativa a sanzioni per omesso versamento IRAP.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della Iegge 27 dicembre 2002, n. 289 - che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo eccezionale, nell'ipotesi prevista dall'art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in un'unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l'istanza di definizione diviene inefficace e si verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a sanzioni per omesso versamento di acconto IRAP).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)