Sez. 3, Sentenza n. 701 del 21/01/1995 (Rv. 489820 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE | Disciplina ex art. 21 della legge n. 203 del 1982 - Decadenza del locatore dai suoi diritti - Difesa del subaffittuario (o subconcessionario) - Eccezione in senso proprio o domanda riconvenzionale - Determinazione - Criteri - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE
In relazione alla disciplina di cui all'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203 - che vieta "i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici", consente al locatore di far valere la violazione del divieto ("ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo") solo entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e attribuisce al subaffittuario o al subconcessionario la facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario, ove il locatore non faccia valere i propri diritti - dal punto di vista processuale è qualificabile come eccezione in senso proprio la difesa del subaffittuario (o subconcessionario) diretta a far valere, al fine di paralizzare la domanda del locatore che faccia valere i suoi diritti, la decadenza in cui sia incorso lo stesso, mentre è qualificabile come domanda riconvenzionale la richiesta del subaffittuario di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario, poiché in tal caso egli non si limita a perseguire il rigetto della domanda avversaria ma mira ad ottenere un positivo accertamento del suo diritto. Conseguentemente solo nel secondo caso trovano applicazione l'art. 418 cod. proc. civ., e si rende quindi necessaria l'istanza del convenuto diretta ad ottenere la fissazione di una nuova udienza, nonché la norma, di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, che assoggetta le controversie agrarie, a pena di proponibilità, al tentativo obbligatorio di conciliazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)