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Sez. 3, Sentenza n. 7177 del 02/08/1997 (Rv. 506391 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Onere - Carattere pregiudiziale alla introduzione della domanda giudiziale - Sussistenza - Estensione al convenuto proponente una mera eccezione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506391-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

La norma di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, sancendo un onere di esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al competente ispettorato agrario con riferimento, testuale ed esclusivo, a "colui che intenda proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria", esclude che tale onere possa, simmetricamente, gravare anche sulla parte che, convenuta in giudizio, ed al fine di resistere alle altrui pretese, si limiti a spiegare, in sede difensiva, delle mere eccezioni in senso tecnico, una diversa interpretazione della norma "de qua" contrastando, inevitabilmente, con i principi costituzionali di cui agli art. 3 e 24 della Carta fondamentale, atteso che, in tal caso, il giudice dovrebbe, da un canto, dichiarare improponibile l'eccezione del convenuto (non preceduta dal previo tentativo di conciliazione), e, dall'altro, accogliere sempre la domanda dell'attore, in mancanza di qualsivoglia difesa di controparte, sol perché quest'ultimo, prima di proporla, ed a prescindere dalla sua eventuale infondatezza, ha esperito il tentativo di conciliazione "de quo".

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)