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Sez. 1, Sentenza n. 11163 del 20/05/2011 (Rv. 618107 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Esecuzione in Italia di sentenza straniera - Pronuncia di condanna, emessa da uno Stato estero, di un altro Stato estero a risarcire le vittime di crimini di guerra - Contrasto con l'ordine pubblico italiano - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618107-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE

Alla luce dei principi costituzionali italiani, espressi dagli art. 10, primo comma e 11 della Costituzione, e dei principi generali del diritto internazionale, in particolare in tema di conformazione dell'immunità giurisdizionale al nuovo ordine internazionale ed europeo, deve escludersi che si ponga in contrasto con il rispetto dell'ordine pubblico italiano, richiamato dall'art. 64, primo comma, lettera g) della legge 31 maggio 1995, n. 218, l'esecuzione in Italia di una sentenza di uno Stato estero con la quale, dichiarata la sussistenza della giurisdizione civile, si è imposto ad un altro Stato estero (nella specie, entrambi aderenti alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'Unione europea) di risarcire le vittime (e per loro gli eredi) di gravissimi crimini di guerra, che hanno negato i loro diritti personali inviolabili fra cui quello alla vita, in quanto tali crimini si concretano nella violazione di valori e di diritti fondamentali, la cui tutela è affidata a norme inderogabili, poste al vertice dell'ordinamento internazionale e prevalenti su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario, e, quindi, anche su quelle in tema di immunità.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Costituzione art. 10, Costituzione art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)