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Sez. L, Sentenza n. 21362 del 18/09/2013 (Rv. 628369 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Diritto di critica nei confronti del datore - Modalità - Rispetto dei limiti della continenza sostanziale e formale - Necessità - Lesione del decoro dell'impresa datoriale - Obbligo di fedeltà - Violazione - Sussistenza - Licenziamento per giusta causa - Legittimità.
Stato
decisa il 2013-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628369-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE

L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti della continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel senso di misura nell'esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale - suscettibile di provocare, con la caduta della sua immagine, anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro - è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2119, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)