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Sez. 3, Sentenza n. 23798 del 16/11/2007 (Rv. 600581 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Esimente del diritto di cronaca - Condizioni - Continenza formale e sostanziale - Relative nozioni - Conseguenze - Valutazione da parte del giudice - Criteri - Riconoscimento da parte del destinatario dell'asserita diffamazione della veridicità dei fatti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600581-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la continenza (esposizione veritiera e corretta) del fatto nell'esercizio del diritto stesso, sia dal punto di vista sostanziale che formale. In particolare, sotto il primo profilo, i fatti narrati devono appunto corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva e, sotto il secondo, l'esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari. A tal riguardo, ai fini del riconoscimento della suddetta esimente, o, quanto meno, della liquidazione dell'importo risarcitorio, non può il giudice del merito omettere di valutare eventuali affermazioni, comunque rese, con le quali colui che lamenta la diffamazione abbia riconosciuto come veritieri, in tutto o in parte, i fatti che egli stesso ritiene diffamatori per la propria reputazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)