Sez. L, Sentenza n. 5094 del 21/05/1998 (Rv. 515678 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - SINDACATI DI COMODO | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla maggiorazione dell'otto per cento contemplata dall'art. 5, parte seconda, del contratto collettivo per il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - SINDACATI DI COMODO
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla Suprema Corte - ha ritenuto che la maggiorazione dell'otto per cento contemplata dall'art. 5, parte seconda, del contratto collettivo di lavoro del luglio 1979 e del settembre 1983, nonché di quelli precedenti, applicabile al personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ha come destinatari soltanto gli operai turnisti e non anche i giornalieri, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro: sette o otto ore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)