Sez. L, Sentenza n. 7638 del 18/08/1997 (Rv. 506810 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al trattamento dovuto ai lavoratori turnisti, per ferie, festività, permessi individuali retribuiti (festività soppresse), gratifica natalizia, in riferimento al c.c.n.l. 1 settembre 1983 per l'industria metalmeccanica privata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (nella specie la sentenza impugnata - confermata dalla suprema corte - ha ritenuto che le maggiorazioni retributive spettanti ai lavoratori turnisti i quali prestano necessariamente, secondo i turni prefissati, lavoro in tutte le domeniche e festività infrasettimanali cadenti nel turno stesso - senza superamento del limite delle otto ore giornaliere e quaranta settimanali -, concorrono a formare la normale retribuzione da considerare ai fini del trattamento dovuto per le ferie, la gratifica natalizia, le festività infrasettimanali e i permessi individuali retribuiti (in luogo delle festività soppresse) in base alle previsioni del contratto collettivo 1 settembre 1983 per l'industria metalmeccanica privata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)